RINNOVO PATENTE SENZA PENSIERI

  • Versamenti già pagati disponibili presso il Poliambulatorio Gruppo Salvati
  • Fototessera e firma fatte direttamente durante la visita
  • Ritiro della patente di guida per conto del cliente

Il Rilascio/Rinnovo della patente di guida è una procedura formale che serve a rilasciare/rinnovare la patente attraverso l’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità e la redazione delle relative certificazioni ufficiali. 

La visita di idoneità alla guida deve essere effettuata da un medico abilitato, previsto dall’articolo 119 del Codice della strada,  inscritto all’albo dei medici certificatori del Ministero dei Trasporti.

In caso di rilascio, è necessario produrre i seguenti documenti all’atto della visita:

  • documento d’ identità in corso di validità
  • codice fiscale
  • certificato anamnestico redatto dal medico di famiglia
  • marca da bollo del valore di € 16,00 
  • una propria fotografia in formato tessera identica a quella presentata motorizzazione civile

Il medico certificatore, dopo aver compiuto la visita accertando i requisiti psicofisici minimi per ottenere l’idoneità alla guida, redige un certificato cartaceo ove saranno riportate le eventuali prescrizioni mediche ed apposta la marca da bollo. Tale certificato ha durata di validità di mesi 3.

 

IL RILASCIO/RINNOVO DELLA PATENTE

Il Rilascio/Rinnovo della patente di guida è una procedura formale che serve a rilasciare/rinnovare la patente attraverso l’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità e la redazione delle relative certificazioni ufficiali. 

 

La visita di idoneità alla guida deve essere effettuata da un medico abilitato, previsto dall’articolo 119 del Codice della strada,  inscritto all’albo dei medici certificatori del Ministero dei Trasporti.

 

In caso di rilascio, è necessario produrre i seguenti documenti all’atto della visita:

  • documento d’ identità in corso di validità
  • codice fiscale
  • certificato anamnestico redatto dal medico di famiglia
  • marca da bollo del valore di € 16,00 
  • una propria fotografia in formato tessera identica a quella presentata motorizzazione civile

 

Il medico certificatore, dopo aver compiuto la visita accertando i requisiti psicofisici minimi per ottenere l’idoneità alla guida, redige un certificato cartaceo ove saranno riportate le eventuali prescrizioni mediche ed apposta la marca da bollo. Tale certificato ha durata di validità di mesi 3.

 

In caso di rinnovo, al momento della visita è necessario consegnare la seguente documentazione:

  • documento d’ identità in corso di validità
  • codice fiscale
  • patente di guida
  • attestazione del versamento di € 16,00 effettuato sul conto corrente n. 4028;
  • attestazione del versamento di € 10,20 effettuato sul conto corrente n. 9001;
  • una foto recente formato tessera.

 

Il medico certificatore  dopo aver eseguito la visita ed accertato la presenza dei requisiti minimi per condurre un veicolo, trasmette al Ministero in via telematica il certificato medico, la foto, la firma e gli estremi dei versamenti, attraverso il Portale dell’Automobilista. In fase di compilazione del certificato di rinnovo, il medico annoterà le eventuali prescrizioni mediche o del veicolo. Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all’interessato, la ricevuta è valida per la circolazione fino al ricevimento della nuova patente, e comunque per non oltre i 60 giorni dalla data del rilascio.

Successivamente, entro 7 giorni, il Ministero dei trasporti invia una nuova patente all’indirizzo che il titolare desidera, anche diverso dalla propria residenza, indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario (Euro 6,86 ).

 

Per procedere al rinnovo devono mancare meno di 4 mesi alla data di scadenza indicata sul documento e non devono essere passati più di 3 anni.

La scadenza della patente è riportata sul fronte documento.
Per le patenti A e B il rinnovo deve avvenire:

  • ogni 10 anni per chi non ha ancora compiuto 50 anni
  • ogni 5 anni per chi ha un’età compresa tra i 50 ed i 70 anni
  • ogni 3 anni per chi ha un età compresa tra i 70 e gli 80 anni
  • ogni 2 anni per chi ha più di 80 anni

Dopo il primo rinnovo sulla patente verrà riportata la data di scadenza coincidente con la data del proprio compleanno.

 

Per le patenti superiori C e D, il rinnovo deve avvenire ogni 5 anni. La patente C è rinnovabile dal medico monocratico fino ai 65 anni, la patente D fino ai 60 anni. Successivamente alle suddette età è necessario rivolgersi alle commissioni medico-legali delle ASL per la valutazione dell’idoneità alla guida.

 

Per le patenti superiori (C e D), la data di scadenza riportata sulla patente coincide con la data dell’avvenuto rinnovo.

 

Rinnovo della patente di guida al soggetto diabetico

 

Il diabete ed i farmaci assunti per curarlo possono influenzare le capacità alla guida perché possono provocare crisi ipoglicemiche o iperglicemiche che possono condurre ad alterazione della vigilanza e delle capacità visive del conducente.

Una persona affetta da diabete, deve recarsi da uno specialista diabetologo prima di essere valutato dal medico certificatore per l’idoneità al rinnovo della patente, al fine effettuare una valutazione specialistica che attesti: il controllo metabolico, eventuali episodi di ipoglicemia, la presenza di eventuali complicanze del diabete. Il diabetologo redigerà un certificato che definirà il rischio complessivo relativo alla guida ed indicherà la limitazione della durata della validità del rinnovo (limitazione a 5 anni , 3 anni, 1 anno)

 

Rinnovo della patente di guida al soggetto con disabilità uditiva

 

Può rivolgersi al medico certificatore per il rinnovo dell’idoneità alla guida, anche colui che è affetto da patologia stabilizzata non suscettibile di aggravamento come la sordità.

In sede della visita, è necessario produrre un certificato che attesti l’efficienza delle protesi redatto dal costruttore. Tale certificazione è valida se rilasciata in data non anteriore a tre mesi rispetto alla visita.

 

Rinnovo della patente di guida al soggetto monocolo

 

il DM 30/11/2010, integrato dal D Lgs 59 del 2011 ha concesso anche ai monocoli organici (per assenza fisica dell’organo o di parte di esso) o funzionali (nel caso l’occhio ci sia ma non riesca a funzionare correttamente) di effettuare la visita di idoneità alla guida presso il medico certificatore.

I candidati, però, dovranno presentarsi muniti di certificato redatto dal proprio oculista che, insieme alla perizia delle capacità visive, attesti:

  • la stabilità clinica complessiva con presenza da almeno 6 mesi della vista monoculare;
  • la presenza di Campo visivo sull’occhio migliore sufficientemente ampio (120° orizzontali, 60° verso destra o sinistra, 25° in alto e 30° in basso) con l’assenza di difetti in un raggio di 30° rispetto all’asse centrale.

Tale certificazione, completa dei due punti appena descritti, con validità non superiore a 3 mesi, andrà presentata al medico che dovrà rinnovare la patente ai sensi del paragrafo A.3.4 dell’Allegato III al D. Lgs. 59 del 2011.

Qualora i requisiti riportati sul certificato non fossero sufficienti per l’ottenimento dell’idoneità alla guida in regime monocratico, il candidato dovrà rivolgersi alla Commissione Medica Locale (ASL).

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